Statuto

Articolo 1 - Costituzione e Sede

È costituita in Milano, la “ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO ED IL CONTROLLO DELLA CONTAMINAZIONE AMBIENTALE (A.S.C.C.A.)” con sede legale in Milano, Via Pergolesi 25.

Articolo 2 - Scopo dell'Associazione

L’ASCCA, associazione apolitica senza fini di lucro, ha finalità di carattere formativo e culturale nell’ambito delle conoscenze tecnico-scientifiche e si prefigge i seguenti scopi:

  • Riunire e promuovere la reciproca conoscenza di tutti coloro che in qualsiasi modo sono interessati a problemi di controllo della contaminazione ambientale (industrie elettroniche, farmaceutiche, alimentari, ospedaliere, meccanica fine, laboratori biologici, aerospaziale, ecc.)
  • Acquisire e se necessario, adattare alla realtà del nostro paese: standard, metodi, apparecchiature di controllo
  • Acquisire e diffondere con la maggior possibile celerità gli adeguamenti tecnologici che si può dire quotidianamente vengono messi a punto in questi settori di attività
  • Favorire lo scambio di opinioni e di informazioni tra tutti gli associati
  • Istituire gruppi di studio per l’approfondimento delle conoscenze su specifici argomenti interessanti il controllo della contaminazione ambientale
  • Raccogliere ed elaborare dati per contribuire alla corretta informazione dei Pubblici Poteri e degli utilizzatori, su problemi di contaminazione ambientale
  • Promuovere la redazione di un periodico di informazione
  • Promuovere corsi di formazione extrascolastica della persona

L’Associazione può istituire premi e destinare somme per finanziare iniziative di studio, divulgazione e ricerca.

Articolo 3 - Patrimonio

Il patrimonio è indivisibile ed è costituito:

  • Dai contributi associativi, oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione per il conseguimento degli scopi sociali e da avanzi di gestione
  • Dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo
  • Dai proventi derivanti da iniziative promosse dall’Associazione
  • Da tutto quanto altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell’Associazione

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre un rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Articolo 4 - Soci

Il rapporto associativo è unico indipendentemente dalle varie categorie di soci. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci si distinguono in: Ordinari, Sostenitori, Onorari, Giovani (che abbiano età non superiore a 30 anni). Possono essere soci ordinari le persone fisiche italiane o straniere in possesso dei diritti civili che operino sotto profilo scientifico, tecnico, divulgativo, commerciale e giuridico nei settori alimentare, farmaceutico, elettronico, ospedaliero, meccanico ed in qualsiasi altro interessato al controllo della contaminazione ambientale.

Possono essere soci sostenitori le persone fisiche italiane o straniere aventi le qualifiche sopra indicate e le persone giuridiche, le società culturali, le ditte industriali o commerciali e in genere gli enti pubblici e privati italiani o stranieri che operino nei campi e con gli interessi indicati nel paragrafo precedente.

Le contribuzioni dovute dai soci ordinari e dai soci sostenitori e dai soci giovani sono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo.

Possono essere nominati soci onorari, per designazione unanime del Consiglio Direttivo, persone fisiche italiane o straniere, eminenti per studi ed attività, che abbiano conseguito risultati rilevanti per il progresso nel campo del controllo della contaminazione ambientale.

Articolo 5 - Ammissione dei Soci Ordinari e Sostenitori e perdita della qualità di Socio

L’ammissione dei soci ordinari, sostenitori e giovani avviene, a domanda degli interessati diretta al Consiglio Direttivo, con decisione del Consiglio stesso, in base a deliberazione maggioritaria dei votanti.

Il voto è segreto e la deliberazione, che non deve essere motivata è in sindacabile.

La qualità di socio ordinario, sostenitore e giovane si perde per:

  • Morte
  • Estinzione della persona giuridica o dell’ente
  • Dimissioni
  • Mancato pagamento delle quote sociali entro giorni 30 dalla comunicazione della deliberazione che la determina
  • Condanna per reato non colposo commesso dal socio, persona fisica, o dal legale rappresentante del socio persona giuridica o ente, se detto legale rappresentante non venga sostituito entro 15 gg dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna
  • Per comportamento nella vita privata e nei rapporti sociali, che possa ledere il prestigio della associazione o che sia comunque contrario agli scopi che l’associazione si prefigge

In questa ultima ipotesi la radiazione sarà disposta dall’assemblea straordinaria con voto segreto a maggioranza dei votanti, su proposta del Consiglio Direttivo.

Le dimissioni del socio non lo esimono dall’assolvimento degli obblighi finanziari per l’anno in corso e per quello precedente.

È espressamente vietato il trasferimento della quota associativa a qualsiasi titolo.

Articolo 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell’ Associazione:

  • L’Assemblea dei soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Tre Revisori dei Conti

Tutti i soci ordinari e sostenitori (questi ultimi in persona dei legali rappresentanti o dei loro delegati) e giovani possono essere eletti alle cariche sociali.

Articolo 7 - Assemblee

L’assemblea è formata dai soci ordinari, sostenitori, giovani ed onorari.

Questi ultimi non hanno diritto a voto.

I soci ordinari o sostenitori e giovani hanno diritto di partecipare all’assemblea e di votare solo se in regola con gli adempimenti finanziari a loro carico, in ragione di un voto per ogni socio.

L’assemblea è:

  • Ordinaria
  • Straordinaria

L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario per l’approvazione del bilancio.

L’Assemblea può svolgersi in presenza o nella forma di videoconferenza su piattaforma elettronica. E’ ammessa la possibilità per i partecipanti all’assemblea di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. 

In tal caso dovrà essere consentito:

  • al Presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti;
  • al Presidente di regolare lo svolgimento dell’assemblea, far constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.  

Il Presidente del Consiglio Direttivo può procedere ad altre convocazioni dell’assemblea ordinaria, di propria iniziativa, quando lo ritenga opportuno, ovvero obbligatoriamente, su richiesta scritta di almeno 1/5 (un quinto) dei soci ordinari o sostenitori o giovani in regola con gli adempimenti finanziari.

La convocazione è fatta mediante inviti indirizzati ai singoli soci aventi diritto a partecipare, spediti con lettera raccomandata o in via telematica a mezzo e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

L ‘avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo e dell’ora dell’assemblea o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l’ora della stessa – sia in prima che in eventuale seconda convocazione.

Compete all’assemblea ordinaria:

  • Stabilire le direttive di massima per le attività dell’associazione
  • Deliberare su bilanci preventivo e consuntivo
  • Deliberare sulla ratifica della convenzione stipulata con l’Editore del periodico, organo ufficiale dell’associazione
  • Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, il Revisore dei Conti od il Collegio dei Revisori dei Conti
  • Deliberare su tutte le altre questioni che non siano espressamente riservate all’assemblea straordinaria

L’assemblea ordinaria si intende validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 51% dei soci (ordinari e/o sostenitori e giovani) aventi diritto a voto ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti aventi diritto a voto e delibera a maggioranza semplice dei votanti per alzata di mano, fatto eccezione per le nomine alle cariche sociali che debbono avvenire con voto segreto.

Per le elezioni delle cariche sociali il Consiglio Direttivo provvede a predisporre le schede, uniformi, e può inserirvi a titolo di suggerimento nominativi di candidati proposti con espressa indicazione che il socio votante può depennare, tutti o in parte, i nominativi proposti, sostituendoli con altri.

A votazione avvenuta il Presidente, coadiuvato dai membri del Consiglio Direttivo procede all’apertura ed allo spoglio delle schede risolvendo ogni problema sulla validità dell’espressione di voto e sulla eleggibilità del candidato votato e proclamando il risultato.

I risultati della votazione debbono essere dettagliatamente indicati nel verbale e le schede debbono essere conservate per un biennio.

L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/5 (un quinto) dei soci ordinari e/o sostenitori e giovani aventi diritto a voto, nei termini e colle modalità previsti per l’assemblea ordinaria.

Compete all’assemblea straordinaria deliberare su:

  • Modifiche o aggiunte allo Statuto
  • Azioni di responsabilità verso i soci e persone che ricoprano cariche sociali
  • Radiazione di soci
  • Scioglimento dell’associazione e destinazione del patrimonio residuo

L’assemblea straordinaria è legalmente costituita in prima convocazione colla presenza del 51% dei soci e in seconda convocazione con 1/3 dei soci aventi diritto a voto e delibera a maggioranza semplice, ad eccezione delle delibere relative allo scioglimento dell’associazione ed alla devoluzione del patrimonio per le quali occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 

Le votazioni avvengono mediante schede segrete, fatta eccezione per quanto si riferisce a modificazione e aggiunte allo Statuto, per cui si vota per alzata di mano.

Sia in sede di assemblea ordinaria sia in sede di assemblea straordinaria, a parità di voto prevale quello del Presidente.

È ammessa la votazione per delega, ma ciascun socio non può ricevere delega da più di altri 5 soci.

I soci ordinari, sostenitori e giovani hanno diritto di partecipare all’assemblea e di votare solo se in regola con gli adempimenti finanziari a loro carico, in ragione di un voto per ogni socio.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo

È costituito da 7 membri (sette) eletti fra i soci ordinari e sostenitori e giovani dall’assemblea, dura in carica 3 (tre) anni e i componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell’Associazione, convoca e presiede le assemblee ed il Consiglio Direttivo ed esegue le deliberazioni del Consiglio stesso.

La carica del Presidente non può essere ricoperta dallo stesso consigliere per un numero di mandati superiore a 2 (due) consecutivi. 

Al termine del suo mandato il Presidente uscente (per raggiunto limite di mandato o perchè non rieletto) assume la carica di Past President per un mandato. Il Past Presidente può partecipare con funzione consuntiva, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di inadempimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente e se anche questi fosse impedito, dal Consigliere più anziano. Il Vicepresidente convoca il Consiglio Direttivo qualora il Presidente non vi provveda, quando la convocazione è imposta dal presente statuto.

Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e la compilazione dei bilanci da sottoporre all’assemblea previa deliberazione da parte del Consiglio Direttivo.

Il Segretario redige e sottoscrive, col Presidente, i verbali delle adunanze delle assemblee e del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo determina annualmente le quote di partecipazione dei soci ordinari, sostenitori e giovani; dirige ed amministra l’associazione uniformandosi alle direttive impartite dall’assemblea, con ogni potere ordinario e straordinario, che può delegare al Presidente; vigila all’osservanza del presente statuto, sovrintende alla gestione patrimoniale dell’associazione e può istituire comitati o gruppi di studio e disporre l’articolazione dell’associazione in sezioni che possono godere di autonomia regolamentare nel quadro e nell’osservanza del presente statuto. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente almeno due volte l’anno, o comunque quando il Presidente lo ritenga necessario, o su richiesta scritta e motivata di almeno tre Consiglieri.

La convocazione deve avvenire con invito inviato almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.

Per il Consiglio Direttivo non è prevista la seconda convocazione e si intende validamente costituito quando vi sia la presenza di almeno 4 (quattro) Consiglieri; le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

Le votazioni avvengono nella forma scelta di volta in volta, fatta eccezione per quelle che si riferiscano a situazioni personali, per le quali è obbligatoria la votazione mediante scheda segreta.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo sono trascritti sui registri dei verbali e comunicati per riassunto ai soci entro 2 (due) mesi da ciascuna riunione, mediante inserzione sulla pubblicazione ufficiale dell’associazione.

Qualora e per qualsiasi motivo venga a mancare uno dei Consiglieri, il Consiglio provvede alla sostituzione mediante cooptazione del primo e, occorrendo, dei successivi non eletti, che abbiano riportato voti dall’assemblea. Se questa procedura non sia realizzabile viene cooptato il socio (ordinario o sostenitore) più anziano di età disposto ad accettare l’incarico; la cooptazione dura fino alla scadenza del mandato. Non si potranno effettuare più di 4 (quattro) sostituzioni nell’arco del mandato del Consiglio Direttivo. Diversamente si procederà a nuove elezioni. 

Se un Consigliere non partecipa senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, decade di diritto dalla carica.

Se un Consigliere, senza giustificato motivo non partecipi almeno alla metà delle riunioni tenute nel corso dell’esercizio, perde il diritto alla eventuale rielezione.

La riunione del Consiglio Direttivo può svolgersi in presenza o nella forma di videoconferenza su piattaforma elettronica, con le stesse modalità previste dall’articolo 7 per l’Assemblea.

Articolo 9 - Collegio dei Revisori dei Conti

Può essere nominato da parte dell’Assemblea ed è composto da 3 (tre) membri che possono essere non soci ed in tal caso possono essere retribuiti in base a decisione del Consiglio Direttivo. Tutti i componenti il Collegio durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

Compete ai Revisori dei Conti la verifica della contabilità e la presentazione all’assemblea delle relazioni sui bilanci.

Articolo 10 - Modifiche allo Statuto

Il Presente statuto può essere modificato con deliberazione dell’assemblea straordinaria.

Articolo 11 - Durata dell'Associazione

È fissata fino al 31 dicembre 2070.

Articolo 12 - Scioglimento dell'Associazione

Esaurita la fase della liquidazione il patrimonio residuo dell’Associazione deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di saldo passivo tutti i soci ordinari e sostenitori lo debbono coprire in parti eguali.

Articolo 13 - Competenza

Tutte le controversie fra Soci in quanto tali e fra soci e associazione sono di competenza del Foro di Milano.

Articolo 14 - Disposizione finale

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile.

Comunque il Consiglio Direttivo potrà con propria decisione fissare in un apposito “Regolamento” le norme occorrenti per il funzionamento dell’associazione.